Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Art.37. Istituti di istruzione professionale Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art.35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

Art.38. Collaborazione tra regione, enti locali e stato Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 . A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art.39. Consorzi per l'istruzione tecnica I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi.le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

Art.40. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

1) la vigilanza sulla osservanza della legislazione sociale;

2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle forze armate e dai corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art.41. Formazione professionale Sono abrogate le lettere d) ed e) dell’art.1, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1973, n.478 . Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale. Capo VI - Assistenza scolastica

Art.42. Assistenza scolastica Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro:gli interventi di assistenza medicopsichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici;l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art.43. Competenze dello stato Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art.44. Opere universitarie Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrati ve esercitate dallo stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all’art.189 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592, e successive modificazioni. Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dall'1 novembre 1979.in tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

Art.45. Attribuzioni ai comuni Le funzioni amministrative indicate nell’art.42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Art.46. Istituzione delle scuole statali L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale.restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali. Capo VII - Beni culturali

Art.47. Musei e biblioteche di enti locali Le funzioni amministrative relative alla materia “musei e biblioteche di enti locali” concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse lo- cale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art.48. Beni culturali Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

Art.49. Attività di promozione educativa e culturale Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del presidente della repubblica, sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri di concerto con i ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate. Titolo IV - Sviluppo economico Capo I - Oggetto

Art.50. Materie di trasferimento Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello stato e degli enti di cui allo art.1 nelle materie “fiere e mercati”, “turismo ed industria alber ghiera”, “acque minerali e termali”, “cave e torbiere”, “artigianato”, “agricoltura e foreste”, come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni. Capo II - Fiere e mercati

Art.51. Fiere e mercati Le funzioni amministrative relative alla materia “fiere e mercati” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

Art.52. Attività commerciali Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sulla applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di ri forma del sistema dei prezzi controllati e comunque dall'1 gennaio 1979. Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

Art.53. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli enti fiera internazionali di milano, di bari e di verona;ferme le qualifica zioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello stato;

2) le esposizioni universali;

3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.

Art.54. Attribuzioni ai comuni Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza sulla applicazione dei provvedimenti in materia di regola mentazione dei prezzi al consumo;

b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofloro frutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;

f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del c.i.p.e. E nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

Art.55. Disposizioni in materia di mercati Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed

artigianato sulle proposte dei comuni in merito:

a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla varia zione e deroga della medesima;

b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti. Capo III - Turismo ed industria alberghiera

 

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